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C. 08/01/2003a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a). In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonchè di tassi superiori fino a un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il "prime rate" (ossia, il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente. Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante. 7) Finanziamenti revocati. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento. 8) Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito. 9) Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento. 10) Finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. "finanziamenti di marca ) concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura. 11) Operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza. 12) Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista. 13) Crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti o fissate per Legge. B4. Classi di importo. Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1. Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato. Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne, direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario. Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti) (3). Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'uti lizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo (4) deve essere considerato l'importo erogato). Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi. (3) Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordo operativo, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato. (4) Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente. Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio "carte aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato. Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato. In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite. C) Oggetto della rilevazione calcolo dei tassi C1. Dati da segnalare. Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni: 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG); 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario; 4) numero di rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto. Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II. C2. Base di calcolo dei dati da segnalare. Sono assoggettati alla rilevazione a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (a perture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorchè estinti). Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti. b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento. I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del finanziamento. C3. Metodologie di calcolo del TEG. La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanzia menti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring) La formula per il calcolo del TEG è la seguente: INTERESSI 36.500 ONERI x 100 TEG =+ NUMERIDEBITORI ACCORDATO dove: gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate; i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l'incasso (5); qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anzichè di quello "facciale"; gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre; per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4. b) Altre categorie di operazioni In analogia a quanto previsto dal Decreto del Ministro del tesoro dell'8 luglio 1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente: k = mk ' m' AA' kk = . tk tk' (1+ i) (1+ i) k = '= dove: -i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti; -K è il numero d'ordine di un "prestito"; -K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso"; -Ak è l'importo del "prestito" numero K; -Ak' è l'importo della "rata di rimborso" numero K'; -m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito"; -m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso"; - tk è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m; - tk' è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n. 1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'. (5) I giorni strettamente necessari sono computati considerando quelli minimi derivanti dall'invio degli effetti all'eventuale corrispondente che cura l'incasso. C4. Trattamento degli oneri e delle spese Ai sensi della Legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di "istruttoria cedente"); 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale"); Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso; 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore; 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; Le spe se per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di Legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purchè siano certificate da apposita polizza. 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Sono esclusi a) le imposte e tasse b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario: il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione); le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso); gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento) c) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il factoring e il leasing, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria) |
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